Datore di lavoro dell'impresa affidataria nonché il datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice rinviati a giudizio per lesioni personali e di violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni - il dipendente del subappaltatore rimuove con l’utilizzo di una scala doppia di proprietà dell’impresa affidataria i perni dei casseri skydeck e cade dalla scala procurandosi gravi lesioni alla testa

In riferimento all'inchiesta infortuni dell'Ispettorato del lavoro relativo a un infortunio sul lavoro verificatosi il 27.09.2021 in un cantiere edile a VARNA per la costruzione di un immobile, i datori di lavoro dell'impresa affidataria e il datore di lavoro dell'impresa subappaltatrice sono stati citati dinnanzi al Tribunale di Bolzano per il presunto reato, di lesioni personali colpose art. 590 CP e per la violazione di diverse norme sulla sicurezza sul lavoro.

Le accuse riguardano la mancata manutenzione della scala, in quanto è stata riscontrato dall'Organo di Vigilanza con due gradini piegati e con uno dei due nastri di nylon rattoppati, dispositivo questi di sicurezza che assicurano la scala contro l'apertura oltre il limite.

Anche la procedura di lavoro di distacco degli elementi della cassaforma SKYDECK dalle pareti del soffitto con l'utilizzo di una scala è stata causalmente collegata all'incidente dall'Organo di Vigilanza e classificata come procedura di lavoro non idonea.

Mediante una consulenza tecnica di parte, tuttavia, è stato possibile dimostrare che la scala doppia era dotata di tutti i dispositivi di sicurezza come prescritti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e rispettosa anche alla NORMA tecnica applicabile per le scale EN 131-1 e EN 131-2, nonostante alcuni gradini piegati e una cinghia di nylon fosse rattoppata.

Inoltre, la consulenza tecnica di parte ha dimostrato che il dipendente infortunato non aveva utilizzato correttamente la scala doppia. La scala infatti era sufficientemente alta e offriva se correttamente utilizzata anche la possibilità di sorreggersi all'ultimo piolo della scala con una mano, mentre i bulloni dello SKYDECK venivano allentati con l'altra mano con il martello.

Secondo il giudice, però, la caduta della scala del dipendente non è dovuta ad un nesso causale con l'attrezzatura di lavoro della scala doppia – inidonea all'uso, ma ad un uso non corretto della scala stessa.

Tutti e due gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste.

Sentenza n. 1268/24 del 10.06.2024 depositata il 25.06.2024.

L'Avv. Marco MAYR è stato incaricato di difendere il datore di lavoro dell'impresa affidataria, mentre per il datore di lavoro dell'impresa subappaltatrice è stato incaricato l'Avv. Paride D'Abbiero, mentre per entrambi gli imputati come consulente tecnico di parte è stato incaricato l'esperto della sicurezza Dott. Marco Festa di Bolzano.